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Sez. 4, Sentenza n. 1536 del 20/04/1970 Ud. (dep. 17/10/1970) Rv. 115518 - 01

CAUSALITA(RAPPORTO DI) - IN GENERE - REATO COLPOSO -AZIONE COLPOSA DELL'IMPUTATO - NESSO EZIOLOGICO -NECESSITA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA PENALE.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115518-01

CAUSALITA(RAPPORTO DI) - IN GENERE - REATO COLPOSO -AZIONE COLPOSA DELL'IMPUTATO - NESSO EZIOLOGICO -NECESSITA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA PENALE.*

Il comportamento imprudente o contrario alle norme di condotta non e sufficiente da solo a determinare la responsabilita penale in ordine al reato colposo, ma occorre che tale comportamento determini, o contribuisca a determinare, l'evento di danno nel senso che, se la condotta fosse stata regolare, il sinistro non si sarebbe verificato. Consegue che e illegittima l'assoluzione per insufficienza di prove fondata sul dubbio in ordine alla sussistenza di una condotta illecita dell'imputato, quando non venga dimostrato il rapporto eziologico tra l'evento e l'Azione colposa non accertata in concreto. (V 107368, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)