Sez. 4, Sentenza n. 23614 del 18/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228787 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Giudice del rinvio - Obbligo di uniformarsi al principio di diritto - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio, il giudice non può in alcun modo utilizzare le intercettazioni telefoniche che siano state dichiarate inutilizzabili dalla sentenza di annullamento, per la mancanza dei decreti autorizzativi a compiere le operazioni presso gli impianti della polizia giudiziaria, in quanto è vincolato al principio di diritto enunciato e, a differenza dell'annullamento per vizio di motivazione, non può pervenire allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata sulla base di diverse argomentazioni censurate in sede di legittimità. (Nel caso di specie, nel corso del giudizio di rinvio erano stati prodotti i decreti di autorizzazione ad utilizzare gli impianti di intercettazione in uso alla polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)