diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 40386 del 16/09/2004 Ud. (dep. 14/10/2004) Rv. 230620 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | Annullamento parziale per carente e illegittima motivazione nella parte concernente l'attribuibilità soggettiva del reato - Mera valutazione incidentale della questione relativa alla parte annullata - Violazione dell'obbligo di uniformarsi al principio di diritto posto dalla Corte - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230620-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio

Sussiste la violazione del principio di diritto posto dalla Corte di cassazione (art. 627, comma terzo, cod. proc. pen.) nel caso in cui - annullata parzialmente la sentenza per illegittima e carente motivazione nella parte concernente l'attribuibilità soggettiva del reato - il giudice di rinvio affronti la questione, relativa alla parte annullata, solo incidentalmente, per giustificare il diniego di assoluzione nel merito, adottando le medesime argomentazioni in precedenza censurate dalla Corte, e, quindi, applichi la prescrizione. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, non residuando ulteriori elementi di prova suscettibili di valutazione da parte del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)