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Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 28/04/1976 (Rv. 380252 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - RIFERIMENTO DELLE DISTANZE AL CONFINE FRA FONDI FINITIMI - SISTEMAZIONE DI TUBAZIONI NEL MURO PERIMETRALE - MANCATA UTILIZZAZIONE DEL MURO DA PARTE DEL PROPRIETARIO VICINO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380252-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - RIFERIMENTO DELLE DISTANZE AL CONFINE FRA FONDI FINITIMI - SISTEMAZIONE DI TUBAZIONI NEL MURO PERIMETRALE - MANCATA UTILIZZAZIONE DEL MURO DA PARTE DEL PROPRIETARIO VICINO - IRRILEVANZA.*

Poiche l'art 889 cod civ si riferisce, per le distanze da osservare nell'installazione di tubature, esclusivamente al confine fra fondi finitimi, non vale ad esimere dal rispetto di tali distanze la circostanza che le tubazioni siano state sistemate nel muro perimetrale di un edificio condominiale prima che il proprietario vicino si sia avvalso di tale muro per la sopraelevazione dello stabile di sua proprieta. (V 199/76, mass n 378856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)