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Sez. 2, Sentenza n. 199 del 22/01/1976 (Rv. 378856 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - D'ACQUA - D'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DISTANZA DAL CONFINE.*
Stato
decisa il 1976-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378856-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - D'ACQUA - D'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DISTANZA DAL CONFINE.*

Ai sensi dell'art 889, secondo comma, cod civ, i tubi dello impianto di riscaldamento devono essere collocati alla distanza di almeno un metro dal confine, e cio sia se esista muro divisorio, sia se il muro di confine appartenga esclusivamente al proprietario dell'immobile nel quale si trovi detto impianto, sia se sul confine non insista alcuna costruzione. (V 2197/75, mass n 375979; (V 14/75, mass n 373311; (V 2175/73, mass n 365404; (V 3014/67, mass n 330735; (V 1862/66, mass n 323630; (V 1906/63, mass n 262920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)