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Sez. 1, Sentenza n. 28299 del 21/12/2005 (Rv. 585486 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prosecuzione di un rapporto con il debitore - Prova della mancanza della "scientia decoctionis" - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585486-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, il semplice fatto della prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerato decisivo ai fini della esclusione della "scientia decoctionis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)