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Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 22/01/2009 (Rv. 606255 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prova della mancanza della "scientia decoctionis" - Condizioni - Prosecuzione del rapporto con il debitore - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606255-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sè, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della "scientia decoctionis", in quanto anche in questa situazione il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)