Sez. 4, Sentenza n. 11999 del 04/05/2000 Ud. (dep. 22/11/2000) Rv. 217891 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Esercente servizio ferroviario - Posizione di garanzia per la sicurezza del servizio - Estensione - Nei confronti di terzi - Sussistenza - Limiti - Obbligo di manutenzione e vigilanza - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE
L' esercente servizi ferroviari o altri servizi di trasporto è responsabile della sicurezza del servizio stesso non solo per tutto ciò che riguarda il personale dipendente e gli utenti diretti del servizio (i viaggiatori), ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia in situazioni, quali la manutenzione e la vigilanza sui binari, che sono espressamente disciplinate dal dpr 11 luglio 1980, n.753 contenente le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.(Fattispecie relativa all'investimento da parte di un treno di una persona che camminava lungo i binari)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, DPR 11/07/1980 num. 753 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)