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Sez. 4, Sentenza n. 7214 del 16/12/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 227877 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Configurabilità nei confronti di chi sia titolare di una posizione di garanzia - Comandante di una nave - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227877-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il comandante della nave, in qualità di rappresentante dell'armatore, è titolare, ai sensi dell'art. 409 cod. nav., di una posizione di garanzia che non è limitata alle sole operazioni strettamente connesse all'imbarco o allo sbarco sulla e dalla nave, ma che si estende anche alle operazioni connesse e complementari all'ingresso dei veicoli e delle persone sulla nave, posizione che pone a suo carico l'obbligo di provvedere alla eliminazione di ogni fonte di pericolo esistente nell'area interessata dalle operazioni di ingresso, limitatamente al periodo di tempo nel quale esse hanno luogo e nello spazio portuale a questo destinato (in applicazione di tali principi è stata affermata la responsabilità, per omicidio colposo, del comandante della nave che, ignorando le direttive della capitaneria di porto, non aveva adottato sistemi protettivi di transennamento e illuminazione della banchina, provocando la caduta in mare di un veicolo cui seguiva la morte di due passeggeri).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 409, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)