Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011 (Rv. 618900 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE | Persona affetta da patologia mentale permanente - Incapacità nel periodo intermedio - Sussistenza - Presunzione - Compimento dell'atto in un momento di lucido intervallo - Onere della prova - Incombenza sulla parte interessata - Configurabilità.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE
In tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie: demenza arteriosclerotica ingravescente), una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)