Sez. L, Sentenza n. 5159 del 12/03/2004 (Rv. 571102 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE | Atto compiuto da persona affetta da malattia mentale tendenzialmente permanente - Deduzione del compimento dell'atto in un momento di lucido intervallo - Onere probatorio - Caratteristiche bipolari della malattia mentale - Compimento dell'atto nell'una o nell'altra fase - Rilevanza - Limiti.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE
In tema di incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio, quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una frase di remissione della patologia. Ove peraltro la malattia abbia caratteristiche "bipolari", sia cioè caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sè decisiva la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, giacché in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)