Sez. L, Sentenza n. 2597 del 04/03/1992 (Rv. 476043 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 rispetto alle domande di pensione in corso - Applicabilità della nuova disciplina - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
La questione dell'applicabilità, rispetto alle domande di pensione in corso alla data (1 luglio 1984) di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile), di tale nuova normativa o della normativa previgente deve essere risolta ai sensi dell'art. 12 della citata legge, escludendo sia la retroattività della nuova normativa sia l'ultrattività della disciplina previgente, bensì con riferimento, non già all'epoca del provvedimento, amministrativo o giudiziario, che riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali, ma alla data di decorrenza delle prestazioni stesse, tenendo presente la data (posteriore o anteriore all'1 luglio 1984) di verificazione dell'evento biologico protetto, cui la legge ricollega il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)