Sez. L, Sentenza n. 12145 del 01/12/1998 (Rv. 521254 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Ripristino di una pensione di invalidità revocata - Accertamento del momento della manifestazione e del consolidamento della malattia o dell'aggravamento - Necessità - Applicabilità della legge n.222 del 1984 o della previgente normativa - Criteri - Data di decorrenza delle prestazioni e quindi di verificazione dell'evento protetto - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Ai fini del ripristino di una pensione di invalidità revocata è necessario accertare se la malattia o l'aggravamento di essa si siano manifestati e consolidati prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984. Infatti per determinare la riduzione della capacità di guadagno (con conseguente valutazione dei fattori sussidiari extrapatologici, rilevanti per i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 cit.) si deve avere riguardo non già all'epoca del provvedimento amministrativo che riconosce il diritto alla prestazione previdenziale ma alla data di verificazione dell'evento biologico cui la legge n. 222 in argomento ricollega il sorgere della prestazione previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)