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Sez. 5, Sentenza n. 7344 del 13/05/2003 (Rv. 562984 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti dell'Avvocatura dello Stato trasmessi mediante mezzi di telecomunicazione - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato - Nullità dell'atto - Esclusione - Mera irregolarità amministrativa non invalidante il ricorso per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562984-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato (come prescritto dall'art. 7 della legge n. 664 del 1986), costituisce una mera irregolarità amministrativa (non una nullità), che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)