Sez. L, Sentenza n. 8717 del 07/05/2004 (Rv. 572719 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Atti giudiziari - Ricorso per cassazione - Trasmissione per "telefax" ex art. 7 legge n. 664/1986 - Requisiti di validità.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
È rituale, e non affetto da inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato, nel caso in cui la stessa, avvalendosi della facoltà di teletrasmissione degli atti, anche contenziosi, prevista dall'art. 7, commi terzo, quarto e quinto, legge n. 664 del 1986, abbia osservate le regole dettate da queste disposizioni, relative alla sottoscrizione dell'atto da parte dell'avvocato dello Stato ricevente e alla rilevabilità nella copia trasmessa per "fax" dell'indicazione e della firma dell'avvocato estensore dell'atto originale
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)