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Sez. 5 - , Sentenza n. 8627 del 28/03/2019 (Rv. 653529 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Abitazione principale - Residenza anagrafica nell'immobile - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Contemporaneo utilizzo di più unità catastali - Possibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653529-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non è necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in più unità catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)