Sez. 5 - , Ordinanza n. 13062 del 24/05/2017 (Rv. 644349 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 – “Abitazione principale” – Presunzione relativa di coincidenza con la residenza anagrafica – Prova contraria – Effettivo utilizzo dell’unità immobiliare.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2007 num. 296 art. 1 com. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)