diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 15/04/1986 (Rv. 445718 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - APPOSIZIONE SU UN ATTO DIVERSO DA QUELLI EX ART. 83 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445718-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - APPOSIZIONE SU UN ATTO DIVERSO DA QUELLI EX ART. 83 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La procura al difensore apposta su un atto, diverso da quello indicati nell'art. 83 cod. proc. civ., (nella specie, sulla copia notificata della sentenza di primo grado) deve ritenersi valida e, quindi, idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, ove la procura medesima risulti depositata al momento della Costituzione in giudizio e la controparte non sollevi specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività, sicché non possa essere posta in dubbio la riferibilità alla parte della attività del difensore. (Conf 6838/83, mass n 431510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)