Sez. 1, Sentenza n. 4279 del 23/06/1988 (Rv. 459302 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - APPOSIZIONE SU DOCUMENTO DIVERSO DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI - DEPOSITO DEL DOCUMENTO NEL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - SANATORIA DELLA NULLITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - APPOSIZIONE SU DOCUMENTO DIVERSO DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI - DEPOSITO DEL DOCUMENTO NEL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - SANATORIA DELLA NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora l'atto introduttivo del giudizio, sottoscritto dal difensore per una pluralità di parti, non contenga, in calce od a margine, la procura alla lite, ma richiami ed alleghi altri analoghi Atti, originariamente predisposti per l'instaurazione di separate controversie, con la procura in calce od a margine di ciascuna di dette parti (certificata autografa del difensore medesimo), e poi non notificati in relazione alla scelta di una iniziativa giudiziale di tipo collettivo, si verifica inosservanza dell'art. 83 terzo comma cod. proc. civ., ma la nullità che ne consegue, come in ogni altra ipotesi di procura speciale (autenticata dal difensore) apposta su documento diverso da quelli espressamente contemplati dalla citata norma, è sanata quando il documento stesso sia depositato al momento della Costituzione in giudizio, e la controparte non sollevi specifiche contestazioni circa l'esistenza e la tempestività della procura, restando in questo caso incontestabile la riferibilità dell'attività del difensore alla parte, e quindi raggiunto lo scopo perseguito dalla suddetta disposizione. (V 2651/86, mass n 445718; (V 789/86, mass n 444336; (V 6048/85, mass n 443183).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)