Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 05/05/1972 (Rv. 357939 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - OBBLIGATORIETA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - OBBLIGATORIETA.*
Il giudice di merito, ove non ritenga di condividere il parere e le conclusioni del consulente tecnico, deve dare adeguata dimostrazione del proprio dissenso. Siffatto principio deve essere rispettato a maggior ragione in materia di previdenza sociale ove la consulenza tecnica ha carattere di obbligatorieta quando la decisione involga essenzialmente questioni di carattere tecnico. (Conf 2777'71, mass n 353950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)