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Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 05/05/1972 (Rv. 357939 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357939-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - OBBLIGATORIETA.*

Il giudice di merito, ove non ritenga di condividere il parere e le conclusioni del consulente tecnico, deve dare adeguata dimostrazione del proprio dissenso. Siffatto principio deve essere rispettato a maggior ragione in materia di previdenza sociale ove la consulenza tecnica ha carattere di obbligatorieta quando la decisione involga essenzialmente questioni di carattere tecnico. (Conf 2777'71, mass n 353950).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)