Sez. 5, Sentenza n. 23518 del 12/09/2008 (Rv. 604446 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposta di consumo sul gas - Domanda di rimborso di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta ex art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza degli effetti - Dalla data della domanda - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di imposte sul consumo del gas, il rimborso di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali, previsto dall'art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'art. 12, comma 5, lett. c, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può essere accordato con effetti decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza e non da un momento anteriore, posto che, trattandosi di un'agevolazione tributaria, il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato e la verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 12 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)