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Sez. U, Sentenza n. 1837 del 01/02/2016 (Rv. 638223 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposta di consumo sul gas metano - Domanda di ripetizione di indebito del consumatore verso il fornitore per omessa applicazione di aliquota ridotta - Decorrenza in caso di accoglimento - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638223-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di imposta di consumo per il gas metano, la domanda di ripetizione proposta dal consumatore verso il fornitore per quanto indebitamente pagato a causa della mancata applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali può essere accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza all'autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti da parte del contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente, ciò che riverbera i suoi effetti anche nel rapporto privatistico tra consumatore e fornitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)