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Sez. 1, Sentenza n. 820 del 10/03/1976 (Rv. 379476 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - EFFICACIA INTERNA - NATURA DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379476-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - EFFICACIA INTERNA - NATURA DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I regolamenti interni, di organizzazione e gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico (nella specie, Banco di Napoli) esauriscono la loro efficacia nell'ambito della attivita interna degli enti medesimi, non acquistano il valore e la forza cogente di norme giuridiche per il solo fatto di essere sottoposti all'approvazione dell'autorita governativa e non possono dettare principi in contrasto con quelli posti inderogabilmente dalla legge. La violazione di essi da parte dei giudici del merito non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, come violazione di legge. (V 1927/72, mass n 359006).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, DM 11/03/1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)