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Sez. 3, Sentenza n. 18887 del 27/02/2024 Cc. (dep. 14/05/2024) Rv. 286307-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione nei confronti di straniero sfornito di documenti validi per l'espatrio - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286307-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez. U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, Ltaief Maher.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)