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Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 27/09/1983 Cc. (dep. 07/02/1984) Rv. 162507 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - APPELLO - REGOLA DELL'INSEPARABILITÀ TRA GIUDIZIO RESCINDENTE E GIUDIZIO RESCISSORIO - VALIDITÀ IN CASSAZIONE - RICHIESTA DI RIESAME - NATURA DI IMPUGNAZIONI IN SENSO TECNICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162507-01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - APPELLO - REGOLA DELL'INSEPARABILITÀ TRA GIUDIZIO RESCINDENTE E GIUDIZIO RESCISSORIO - VALIDITÀ IN CASSAZIONE - RICHIESTA DI RIESAME - NATURA DI IMPUGNAZIONI IN SENSO TECNICO - ESCLUSIONE.*

La regola dell'inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio vale non solo per l'appello, salvo, ovviamente quanto stabilito dall'art. 544 in relazione agli artt. 545 e 185 cod. proc. pen., ma anche per i casi eccezionali di ricorso esteso al merito, come quelli previsti dagli artt. 88, 641, 668 cod. proc. pen. e, in via transitoria dalla seconda parte dell'art. 33 legge n. 532 del 1982, nonché per quei criteri giuridici che, pur essendo diretti, al pari dell'impugnazione, alla rimozione di un provvedimento, non hanno natura di impugnazione in senso tecnico o sono, comunque, sottratti all'integrale applicazione della disciplina delle impugnazioni, con particolare riguardo al limite dell'effetto devolutivo. (V mass n 159305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 641, Cod. Proc. Pen. art. 668, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)