Sez. 2, Sentenza n. 795 del 28/02/1983 Cc. (dep. 31/05/1983) Rv. 159305 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA E DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - NATURA DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO TRA GIUDIZIO RESCISSORIO E RESCINDENTE - INSEPARABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI POTERE DEL GIUDICE DEL RIESAME DI INTEGRARE O CORREGGERE UN PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA E DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - NATURA DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO TRA GIUDIZIO RESCISSORIO E RESCINDENTE - INSEPARABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI POTERE DEL GIUDICE DEL RIESAME DI INTEGRARE O CORREGGERE UN PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE.*
L'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, introdotto con legge 12 agosto 1982, n. 532, pur se non riconducibile alla categoria delle impugnazioni, è governato, come tutti i giudizi in cui si opera un riesame nel merito, dalla regola generale della inseparabilità del giudizio rescissorio da quello rescindente, in forza della quale, qualora il provvedimento sottoposto a riesame presenti vizi o difetti della motivazione, ciò non ne comporta l'annullamento, potendo il giudice del riesame eventualmente integrare o correggere la motivazione stessa. L'art. 263 - ter cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge, non solo non deroga in alcun modo a tale regola generale, ma amplia i poteri di cognizione del giudice del riesame rispetto alla disciplina ordinaria, come è dimostrato dalla facoltà conferita a detto giudice dal comma terzo dello stesso articolo di accogliere la richiesta anche per motivi diversi da quelli in essa indicati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)