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Sez. L, Sentenza n. 9244 del 14/12/1987 (Rv. 456443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONI DEI FATTI LEGITTIMANTI L'ATTO - IDONEITÀ IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI DIFESA DEL DIPENDENTE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONI DEI FATTI LEGITTIMANTI L'ATTO - IDONEITÀ IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI DIFESA DEL DIPENDENTE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento circa l'idoneità della contestazione dei fatti legittimanti un provvedimento di licenziamento rispetto alla sua specifica finalità di porre il dipendente nella condizione di esercitare validamente la sua difesa, in quanto contenente l'enunciazione di fatti concreti, e non meri riferimenti a norme disciplinari, è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in Sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. (V 3449/84, mass n 435465; (Conf 4014/79, mass n 400487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)