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Sez. L, Sentenza n. 3449 del 07/06/1984 (Rv. 435465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - OBBLIGATORIETÀ - CARATTERE DELLA SPECIFICITÀ - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - OBBLIGATORIETÀ - CARATTERE DELLA SPECIFICITÀ - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

A norma dell'art. 7, comma secondo, legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare - ivi compreso il licenziamento, giusto quanto deciso con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, dichiarativa dell'incostituzionalità dei primi tre commi del citato art. 7, restrittivamente interpretati - senza avere contestato previamente l'addebito al lavoratore. Tale contestazione, per poter raggiungere il fine per cui è prevista, di consentire al lavoratore l'immediata difesa, deve rivestire il carattere della specificità e contenere, quindi, le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari sanzionabili. L'accertamento relativo alla specificità della contestazione, la quale deve raffigurare l'addebito nella sua materialità senza necessità di indicare la normativa che prevede la sanzione proposta, costituisce indagine di fatto, sindacabile in Sede di legittimità, nei limiti della verifica, con il metro della logicità e della congruità, delle ragioni addotte dal giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)