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Sez. 2, Sentenza n. 5685 del 19/10/1988 (Rv. 460221 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITÙ - IN GENERE - SERVITÙ COSTITUITA A FAVORE DI EDIFICIO CONDOMINIALE - AGGRAVAMENTO AD OPERA DEI CONDOMINI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONDOMINIO.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460221-01

SERVITÙ - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITÙ - IN GENERE - SERVITÙ COSTITUITA A FAVORE DI EDIFICIO CONDOMINIALE - AGGRAVAMENTO AD OPERA DEI CONDOMINI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONDOMINIO.*

Qualora i partecipanti ad un condominio, a favore del quale sia stata costituita una servitù di passaggio su una strada di proprietà di un terzo, rendano più gravosa la condizione del fondo servente (nella specie non limitandosi al transito con gli autoveicoli ma lasciando gli stessi in sosta sulla strada oggetto della servitù), il proprietario del fondo servente ha Azione nei confronti del condominio, perché l'abuso è a quest'ultimo riferibile, in quanto titolare del fondo dominante e destinatario dell'Obbligo sancito nell'art. 1067 cod. civ. (V 6396/84, mass n 437968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)