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Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 06/12/1984 (Rv. 437968 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - AZIONI NEGATORIE E CONFESSORIE (SERVITUTIS) - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AZIONE NEGATORIA DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI OPERE COMUNI - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437968-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - AZIONI NEGATORIE E CONFESSORIE (SERVITUTIS) - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AZIONE NEGATORIA DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI OPERE COMUNI - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITÀ.*

In tema di azioni negatorie e confessorie (servitutis) la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste tutte le volte in cui sorga controversia sull'esistenza e sulla estensione di servitù Prediali costituite a favore o a carico dello stabile condominiale nel suo complesso o di una parte di esso; invero, le servitù a vantaggio dell'intero edificio in condominio, contraddistinte dal fatto che l'utilitas da esse procurate accede allo intero stabile e non ai singoli appartamenti individualmente considerati, vengono esercitate indistintamente da tutti i condomini nel loro comune interesse, e, pertanto, pur appartenendo a costoro e non al condominio in quanto tale, posto che questo è privo di personalità giuridica, integrano un bene comune inerente alla sfera della rappresentanza processuale del suddetto amministratore, a norma del secondo comma dell'art. 1131 cod. civ. allorquando, invece, l'Azione negatoria sia diretta a conseguire anche la rimozione di opere comuni, attraverso le quali la servitù venga esercitata, è necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini in quanto, in tale ipotesi, gli effetti di detta Azione sono destinati a riflettersi sulle situazioni giuridiche dei singoli condomini considerati come espressioni di interessi individuali. (V 594/80, mass n 404388; (V 3751/75, mass n 377954).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)