Sez. L, Sentenza n. 5578 del 16/10/1980 (Rv. 409441 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA - CONSEGUENZE.*
L'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, che richiede la riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo non ha efficacia retroattiva. Pertanto, uno stato di infermita che prima dell'entrata in vigore di detta legge abbia ridotto la capacita di guadagno a meno della meta e produttivo del diritto a pensione a norma dell'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo di risultante dalla sentenza n 160 del 1971 della Corte costituzionale. (Conf 1936/79, mass n 398335; (Conf 2941/77, mass n 386490).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)