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Sez. L, Sentenza n. 2941 del 05/07/1977 (Rv. 386490 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - INVALIDITA PENSIONABILE - NUOVA NORMATIVA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386490-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - INVALIDITA PENSIONABILE - NUOVA NORMATIVA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di pensione d'invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, in base al quale il diritto alla pensione medesima postula una riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo del normale, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, uno stato di infermita, che, prima dell'entrata in vigore di detta legge, abbia compromesso in misura superiore alla meta la capacita di guadagno dell'assicurato, e produttivo del diritto a pensione, ai sensi delle allora vigenti Disposizioni di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971). (Conf 287/76, mass n 378962; (Conf 263/76, mass n 378925).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)