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Sez. 1, Sentenza n. 9898 del 24/05/2004 (Rv. 573056 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenze statuenti solo sulla litispendenza o la continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573056-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'accertamento del rapporto di continenza tra cause, effettuato dal giudice di merito a norma dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza, come sancito dall'art. 42 cod.. proc. civ., che prevede il rimedio esclusivo del regolamento di competenza per le sentenze che pronunciano sulla competenza "anche ai sensi degli articoli 39 e 40". Ne consegue che, ove il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo si dichiari incompetente, senza pronunciarsi sulla legittimità del decreto ingiuntivo, sull'implicito presupposto della sufficienza dell'accertamento dell'incompetenza per continenza delle due cause e dell'estensione della propria incompetenza anche alla pronuncia di nullità del decreto, la parte ha l'onere di ricorrere con il mezzo del regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)