Sez. L, Sentenza n. 12132 del 28/11/1998 (Rv. 521240 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenze statuenti solo sulla litispendenza o la continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La litispendenza e la continenza, benché non integrino "stricto sensu" ipotesi di incompetenza, sono istituti che concorrono alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, e pertanto, sotto questo profilo, vanno equiparate all'incompetenza, con la conseguenza che la pronuncia che si limiti a rilevare la litispendenza o la continenza può essere impugnata solo col regolamento necessario di competenza, e che l'appello eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)