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Sez. L, Sentenza n. 12132 del 28/11/1998 (Rv. 521240 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenze statuenti solo sulla litispendenza o la continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521240-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La litispendenza e la continenza, benché non integrino "stricto sensu" ipotesi di incompetenza, sono istituti che concorrono alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, e pertanto, sotto questo profilo, vanno equiparate all'incompetenza, con la conseguenza che la pronuncia che si limiti a rilevare la litispendenza o la continenza può essere impugnata solo col regolamento necessario di competenza, e che l'appello eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)