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Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Ritardo nell'esercizio del diritto - Successiva attivazione del titolare - Violazione della buona fede - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di impugnazione del licenziamento.
Stato
decisa il 2020-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656694-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva, e non contraria alla buona fede, l'impugnazione giudiziale di licenziamento proposta due giorni prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)