Sez. 1, Sentenza n. 23382 del 15/10/2013 (Rv. 628554 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO | In genere.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO
Il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale, per cui, in difetto di deduzione e prova di tali evenienze, è legittima la revoca dell'affidamento intimata dalla banca pur dopo avere a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti da parte del correntista.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1842
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)