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Sez. 1, Sentenza n. 2182 del 13/12/1994 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200418 - 01

Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Destinatari degli obblighi previsti dalla cosiddetta "legge Merli" - Gestori privati degli impianti di depurazione di proprietari pubblici - Vi rientrano.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200418-01

Acque

La lata previsione normativa dell'art. 21, comma primo, della legge 10 maggio 1976 n. 319, nell'indirizzarsi a chiunque venga a trovarsi nella situazione ipotizzata, enuncia chiaramente un correlativo obbligo, senza distinzione fra destinatari o fra i rispettivi ruoli, sicché anche il gestore - privato - di impianto di depurazione, in forza di convenzione stipulata con Ente pubblico proprietario deve ritenersi assoggettato alla stessa disciplina sanzionatoria alla quale è sottoposto il titolare o proprietario dell'impianto, in relazione, d'altronde, alla "ratio legis" che intende vietare attività di scarico, da chiunque effettuate senza preventivo controllo dell'autorità preposta e senza il rilascio di apposita autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)