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Sez. 3, Sentenza n. 4535 del 26/11/2001 Ud. (dep. 07/02/2002) Rv. 220845 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Scarico di acque reflue senza autorizzazione - Gestore dell'impianto - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220845-01

ACQUE

Il reato di cui all'art. 59 del D. Lgs 11 maggio 1959 n. 152 (effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione), si configura non solo a carico del titolare dell'insediamento, ma altresì nei confronti del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della legittimità della gestione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)