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Sez. 4, Sentenza n. 36190 del 13/07/2007 Ud. (dep. 03/10/2007) Rv. 237777 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Vizio parziale di mente - Valutazione - Ai fini della determinazione della pena - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237777-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

In tema di imputabilità, il disturbo della personalità, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono alla commissione del reato. Ne consegue che, in relazione a un soggetto che soffra di un disturbo di mancanza di controllo degli impulsi, la valutazione del ruolo della patologia, anche ai fini della determinazione della pena, richiede l'analisi delle condotte poste in essere con riferimento al grado della loro riprovevolezza, morale e giuridica, per stabilire fino a che punto tale valenza possa, anche in un soggetto con diminuite capacità di controllo degli impulsi, esercitare una funzione di freno. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da errori la pronunzia di merito che, nonostante il riconosciuto vizio parziale di mente, ha condannato l'imputato dello stupro continuato ai danni della figlia minorenne ad una pena molto limitatamente ridotta in considerazione delle azioni compiute, le quali - nella loro evidente gravità - avrebbero dovuto attivare l'inibizione anche in un soggetto portatore della patologia mentale accertata nel colpevole).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)