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Sez. L, Sentenza n. 13099 del 08/09/2003 (Rv. 566645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Denuncia dei lavori o di modificazione del rischio ex art. 12 del d.P.R. n.1124 del 1965 - Natura giuridica - Conseguenze - Rettifica della dichiarazione - Modalità - Recupero, da parte del datore di lavoro, delle somme corrisposte in eccesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti, ma da precise disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'I.N.A.I.L. gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Legge 30/05/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)