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Sez. L, Sentenza n. 26963 del 02/12/2013 (Rv. 629295 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Premio assicurativo dovuto all'INAIL - Modifica delle condizioni di rischio - Forma - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629295-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di premio assicurativo dovuto dai datori di lavoro all'INAIL, la denuncia della modifica delle condizioni di rischio deve essere necessariamente effettuata nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha natura di disposizione speciale, preclusiva dell'applicazione delle norme codicistiche ai sensi dell'art. 1886 cod. civ., e risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dello stesso istituto assicuratore in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti. Ne consegue che la conoscenza comunque acquisita dall'INAIL in ordine alla diminuzione o eliminazione del rischio oggetto dell'assicurazione non giustifica la riduzione o totale esclusione del premio in assenza della citata comunicazione formale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)