Sez. 2, Sentenza n. 23943 del 26/04/2006 Cc. (dep. 11/07/2006) Rv. 234418 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Sequestro disposto per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Competenza del G.i.p. del capoluogo del distretto, ex art. 328 cod. proc. pen. - Riqualificazione del fatto ex art. 416 cod. pen. da parte del tribunale - Invalidità del provvedimento impugnato - Esclusione - Effetti sulla competenza nel processo principale - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In sede di impugnazione del provvedimento di sequestro emesso per il delitto di associazione di tipo mafioso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice competente, secondo il criterio di competenza fissato dall'art. 328 cod. proc. pen., la riqualificazione del fatto in termini di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. operata dal tribunale non invalida il provvedimento, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e non si risolve in una declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, dato che le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulle determinazioni da assumere nel processo principale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)