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Sez. 2, Sentenza n. 24492 del 26/04/2006 Cc. (dep. 17/07/2006) Rv. 234682 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. ex art. 328 cod. proc. pen. - Riesame - Conferma del provvedimento - Riqualificazione del fatto - Esclusione dei reati di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. - Declaratoria di incompetenza - Esclusione - Invalidità del provvedimento impugnato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234682-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Nel procedimento "de libertate", la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perchè il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)