diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 30/05/1969 (Rv. 341074 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341074-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il giudizio circa l'esistenza del vizio di consenso, determinato da errore essenziale, quale causa di annullamento del contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V.1179-67, massima n.327634 155-67, massima n.325860 1023-66, massima n.322043 1097-65 546-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)