Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 23/05/1972 (Rv. 358414 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - SUSSISTENZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - SUSSISTENZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Il giudizio circa l'esistenza del vizio di consenso, determinato da errore essenziale, quale causa di annullamento del contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto che si sottrae al Sindacato di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata e corretta. (Conf 1341'71, mass n 351558; 1923'69, mass n 341074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)