Sez. 1, Sentenza n. 6294 del 17/07/1987 (Rv. 454576 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RIDUZIONE DELLA PENA AL MINIMO EDITTALE - MOTIVAZIONI CON GENERICO RICHIAMO ALLE RISULTANZE PROCESSUALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RIDUZIONE DELLA PENA AL MINIMO EDITTALE - MOTIVAZIONI CON GENERICO RICHIAMO ALLE RISULTANZE PROCESSUALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di opposizione al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, il pretore che ritiene di ridurre, anche al minimo, la pena fissata dall'amministrazione, deve esporre più o meno articolatamente i motivi della riduzione a seconda che nell'ordinanza-ingiunzione siano o non siano state precisate le ragioni per le quali l'amministrazione stessa ha ritenuto di irrogare al contravventore una sanzione superiore al minimo edittale. Pertanto, la riduzione della pena pecuniaria al minimo deve ritenersi sufficientemente motivata con un generico richiamo alle risultanze processuali, se nell'ingiunzione non risultano indicate le ragioni per le quali l'amministrazione l'abbia determinata in misura superiore.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)