Sez. 1, Sentenza n. 998 del 22/02/1989 (Rv. 461969 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE - INDAGINE IN ORDINE ALLA ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - RISCONTRO NEGATIVO - DECISIONE MODIFICATIVA DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO CON LA FISSAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA SANZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE - INDAGINE IN ORDINE ALLA ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - RISCONTRO NEGATIVO - DECISIONE MODIFICATIVA DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO CON LA FISSAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA SANZIONE.*
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria, che sia comminata in misura superiore al minimo, il pretore ha il potere-dovere di controllare se nel provvedimento sia contenuta un'adeguata motivazione a sostegno di tale Determinazione, ma, in caso di riscontro negativo, tale potere non può estrinsecarsi in una pronuncia di mero annullamento, dovendo bensì tradursi in una decisione che modifichi il provvedimento con la fissazione dell'ammontare della sanzione. (V 5489/1987, mass n 454029 sulla prima parte della massima; (V 6294/1987, mass n 454576 sulla prima parte della massima; (V 6294/1987, mass n 454576 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)