Sez. L, Sentenza n. 256 del 15/01/1982 (Rv. 417951 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - NULLITÀ NON DERIVANTE DA DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI GRAVAME - NECESSITÀ - OMISSIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - NULLITÀ NON DERIVANTE DA DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI GRAVAME - NECESSITÀ - OMISSIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - LIMITI.*
A norma dell'articolo 161 cod. proc. civ. le ragioni di nullità della sentenza, esclusa quella derivante da difetto di sottoscrizione del giudice, vanno fatte valere come motivi di gravame, determinandosi altrimenti la formazione del giudicato, anche se con effetti preclusivi limitati, in caso di nullità per difetto di integrità del contraddittorio, alle sole parti presenti in causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)