Sez. L, Sentenza n. 711 del 28/01/1984 (Rv. 432968 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - PRETESA INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO DI PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - RIGETTO DELLA RELATIVA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUZIONE DELLA PREDETTA INAMMISSIBILITÀ CON I MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - PRETESA INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO DI PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - RIGETTO DELLA RELATIVA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUZIONE DELLA PREDETTA INAMMISSIBILITÀ CON I MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
L'inammissibilità dell'appello per la pretesa inosservanza del termine perentorio di proposizione, ove la relativa eccezione sia stata rigettata dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in Sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 cod. proc. civ., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame. (V 256/82, mass n 417951).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)