diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 13/07/1972 (Rv. 359796 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART 36 COST - OBBLIGO DI OSSERVANZA ANCHE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VIOLAZIONE - DENUNCIABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359796-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART 36 COST - OBBLIGO DI OSSERVANZA ANCHE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VIOLAZIONE - DENUNCIABILITA - CONDIZIONI.*

Sebbene le pattuizioni collettive costituiscano, di regola, l'espressione e il risultato di un equo contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori anche ai fini della Determinazione della giusta retribuzione dovuta al lavoratore in attuazione dell'art 36 della Costituzione, cio non esclude che l'inosservanza di tale norma possa essere denunciata anche rispetto alle suddette pattuizioni, ancorche di data recente, ove il contratto individuale sia a queste conforme, potendo essa verificarsi qualora risulti accertato, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, che le prestazioni del lavoratore presentino caratteristiche peculiari sotto il profilo qualitativo e quantitativo, si da distinguersi da quelle tipiche contemplate dalla regolamentazione collettiva.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)